Statuto

MARANELLO SPORT
(ASSOCIAZIONE PER LO SPORT E IL TEMPO LIBERO)

STATUTO
Modificato con assemblea straordinaria formulato con atto notarile n. 103177/rep 16138 del 16/11/2006 Notaio Cesare Ferrari Amorotti

TITOLO 1
COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA, OGGETTO

1) Costituzione e Sede

1.L’Associazione denominata “MARANELLO SPORT (Associazione per lo sport e il tempo libero)”, costituita in data 20 Maggio 2003 ai sensi e agli effetti dell’art.113 bis del TUEL, su iniziativa del Comune di Maranello, ha sede in Maranello (MO),Via Fornace
n.60 ed é regolata dal presente statuto e dalle vigenti norme di legge in materia.

2) Carattere dell’Associazione

  1. L’Associazione ha carattere volontario, non ha scopi di lucro, non può essere trasformata in società dì capitali ed è aperta all’adesione di altri associati
  2. Gli associati sono tenuti ad un comportamento corretto, sia nelle relazioni interne con gli altri associati, che con i terzi nonché all’accettazione delle norme del presente Statuto.

3) Durata dell’Associazione

1.La durata dell’Associazione è illimitata.

4) Scopi dell’Associazioni

  1. L’Associazione opera nel settore sportivo e ricreativo ed è costituita con lo scopo di:
  • Promuovere e diffondere l’attività sportiva di base sul territorio comunale;
  • Promuovere l’aggregazione a livello locale, come espressione d’impegno sociale per fini sportivi e ricreativi, per il soddisfacimento d’interessi d’utilità generale, esclusivamente tramite l’attività svolta e l’impegno continuo delle associazioni che vi aderiranno;
  • Esercitare una funzione di stimolo e sviluppo di nuove realtà sportive e ricreative del Comune di Maranello;
  • Raggiungere i fini istituzionali tramite l’utilizzo degli impianti e delle strutture di proprietà del Comune di Maranello e di altri soggetti, che potranno essere affidate in gestione all’Associazione stessa.

2. Per raggiungere i propri fini l’Associazione provvede:

  • Alla gestione, diretta e indiretta, di impianti sportivi in genere (propri o di terzi);
  • Alla gestione di luoghi sede di attività ricreative, sale di ritrovo e simili;
  • All’organizzazione di squadre sportive di vario genere per la partecipazione a gare, concorsi e iniziative;
  • Alla progettazione ed organizzazione di attività in campo ricreativo e culturale quali: organizzazione di corsi, gite e visite d’istruzione, scambi culturali,incontri enogastronomici, attività aggregative in genere .
  • All’acquisto e realizzazione di impianti, strutture, locali necessari alle attività sportive e ricreative prima evidenziate;
  • All’allestimento e gestione di bar, punti di ristoro, ristoranti, pizzerie, buffet e simili, collegati ai propri impianti sportivi, iniziative pubbliche e private in generale;

3. Le attività di cui sopra possono essere svolte a favore dei propri associati e di quelli delle associazioni aderenti, dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali e di terzi non associati.

4. L’Associazione dovrà essere gestita in modo da conseguire un ottimale ed efficiente utilizzo degli impianti e delle strutture, informando la propria attività a criteri di efficienza ed economicità con l’obbligo del pareggio del bilancio da perseguire attraverso l’equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.

5. L’Associazione si propone inoltre come struttura di servizi per associazioni, categorie e centri che perseguono finalità che coincidano con gli scopi dell’Associazione stessa.

6. L’Associazione potrà svolgere qualunque attività connessa e affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti di natura commerciale, finanziaria, immobiliare, mobiliare, comprese l’attività pubblicitaria e le sponsorizzazioni, necessarie o utili alla realizzazione degli scopi sociali e in ogni modo attinenti, direttamente o indirettamente ai fini medesimi, quali ad esempio:

  • Prendere a noleggio, in locazione, in affitto, in comodato: macchine, fabbricati, mobili e immobili;
  • Costruire, ricostruire, ristrutturare beni mobili, immobili, impianti, aree e macchinari di qualsiasi tipo e valore necessari alla attività;
  • Cedere a noleggio, in affitto, in comodato macchine, fabbricati, mobili e immobili;
  • Contrarre mutui passivi anche ipotecari, concedere fideiussioni e altre garanzie, per facilitare l’ottenimento del credito alla Associazione da parte di Istituti di credito o altri enti;
  • Raccogliere prestiti di limitata entità dagli associati, da utilizzare esclusivamente per gli scopi sociali.

7. L’Associazione, infine, potrà svolgere ogni altra attività di carattere commerciale e non, utili al raggiungimento dei propri fini istituzionali, nei limiti e nell’osservanza delle vigenti disposizioni di legge.

5) Sezioni dell’Associazione

  1. È possibile costituire sezioni per le diverse o nuove attività praticate e/o per la gestione di impianti o strutture affidate all’Associazione Maranello Sport. Tali sezioni, quali soggetti autonomi aderenti all’Associazione, non potranno mai esercitare attività lucrativa e in caso di effettuazione di attività commerciali, dovranno chiedere l’attribuzione di distinte posizioni fiscali.
  2. Le sezioni potranno avere una gestione separata, disciplinata da apposito regolamento, e alla fine dell’anno dovranno rendere il conto. I bilanci delle singole sezioni dovranno confluire nel bilancio generale dell’Associazione.

TITOLO 2

CARATTERISTICHE DEGLI ASSOCIATI

6. Associati

  1. Sono associati ordinari, insieme al Comune di Maranello, i fondatori, le società sportive dilettantistiche, le associazioni culturali e ricreative, gli enti pubblici aventi attività e scopi analoghi a quelli dell’Associazione, che operino, anche in via non esclusiva, nell’ambito del Comune di Maranello e che intendano fruire dei servizi sportivi culturali e ricreativi , degli impianti e delle strutture di proprietà del Comune. Altri soggetti, anche persone fisiche, potranno essere ammessi alla Associazione con la qualifica di “partecipante” (art.148 TUIR).
  2. Gli associati ordinari partecipano alla vita dell’Associazione a mezzo dei loro legali rappresentanti o delegati permanenti.
  3. Ciascun associato ordinario ha diritto a partecipare alla vita della Associazione, attraverso la partecipazione all’Assemblea, con diritto a concorrere nella formazione della volontà collegiale attraverso il voto, secondo le modalità indicate al successivo art.11.
  4. Si esclude ogni limitazione del rapporto associativo, in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

7) Ammissione degli associati

  1. L’ammissione degli associati avviene su domanda degli interessati.
  2. L’accettazione delle domande per l’ammissione dei nuovi associati è deliberata dal Consiglio Direttivo sulla base sei seguenti criteri:
  • Coerenza con gli scopi statutari;
  • Disponibilità di impianti o strutture da gestire;
  •       Affinità con le caratteristiche richieste per la gestione degli impianti o strutture identificate;

3. Ogni associato è tenuto al versamento di una quota iniziale di iscrizione all’Associazione nella misura determinata dall’Assemblea, anche in misura differenziata fra soci ordinari e soci fondatori;

4. Ciascun associato ordinario può detenere da una a cinque quote associative, in relazione:

  • agli impianti posseduti il cui uso venga conferito all’Associazione.
  • ad ogni impianto regolamentare utilizzato in modo prevalente e costante dall’associato;
  • alle diverse discipline sportive praticate

La determinazione di tali quote viene stabilita dal Consiglio direttivo secondo i criteri sopra stabiliti .

5. Oltre alla quota iniziale di iscrizione, agli associati può essere richiesto il versamento di un contributo annuale su delibera del Consiglio Direttivo, così come previsto al comma 1 dell’art.18 .

8) Diritti e Doveri degli associati

  1. L’appartenenza all’Associazione ha carattere volontario ma impegna gli aderenti al rispetto delle risoluzioni prese dai suoi organi rappresentativi, secondo le competenze statutarie.
  2. Gli associati hanno diritto di ricevere tutte le prestazioni di servizio erogate dall’Associazione, esercitare il diritto di discussione, intervento e partecipazione con le modalità previste dal presente Statuto e dai successivi regolamenti attuativi.
  3. Gli associati hanno il dovere di osservare lo statuto, i regolamenti, le deliberazioni adottate, attenersi ai comportamenti dovuti in conseguenza della loro appartenenza all’Associazione.

9) Perdita della qualifica di associato

  1. La qualifica di associato può venire meno per i seguenti motivi:
  • per recesso da comunicarsi per iscritto almeno due mesi prima dello scadere dell’anno, salvo versamento dei contributi in corso, se previsti.
  • per decadenza e cioè la perdita di qualcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l’ammissione;
  • per mancato versamento dei contributi deliberati;
  • per motivata delibera di esclusione del Consiglio Direttivo per accertati motivi di incompatibilità e/o per aver contravvenuto alle norme ed obblighi del presente statuto, per i motivi di cui all’art.14 comma 11.

2. A tale scopo il Consiglio Direttivo procederà entro il primo mese di ogni anno sociale alla revisione della lista degli associati.

TITOLO 3
ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE

10) Organi

  1. Sono organi dell’Associazione:
  • l’Assemblea;
  • il Consiglio Direttivo
  • il Presidente;
  • il Direttore;
  • il collegio sindacale od il revisore unico

11) Assemblea: composizione e partecipazione

  1. L’assemblea è composta da tutti gli associati.
  2. Alle sedute dell’Assemblea partecipano i componenti del Consiglio Direttivo, il Presidente ed il segretario, che viene designato ad inizio di seduta dal Presidente tra i componenti dell’assemblea.
  3. L’assemblea viene convocata almeno due volte all’anno:
  • entro il 15 ottobre per l’eventuale rinnovo delle cariche sociali e per l’approvazione del bilancio preventivo dell’esercizio successivo;
  • entro il 30 aprile per l’approvazione del bilancio consuntivo dell’esercizio precedente.

4. L’assemblea può inoltre essere convocata:

  • per decisione del Consiglio Direttivo;
  • su richiesta, indirizzata al Consiglio Direttivo, sottoscritta congiuntamente da almeno un decimo dei rappresentanti delle quote associative .
  • Ove il Consiglio direttivo non provveda, la convocazione può essere ordinata dal Presidente del Tribunale.

5. Al fine di favorire l’ingresso di nuovi associati, possono essere ammessi a partecipare all’Assemblea per un periodo determinato anche i rappresentanti di associazioni sportive del territorio di Maranello, che condividano le finalità dell’Associazione ed intendano impegnarsi a realizzarle. Tali associazioni, non avendo la qualifica di “associato”, non hanno diritto di voto, ma possono contribuire attivamente alla programmazione sportiva.

12) Partecipazione al voto assembleare

1.Ciascun associato ha diritto a un numero di voti pari al numero di quote associative detenute in relazione a quanto fissato al comma 4 dell’art. 7.

13) Convocazione dell’Assemblea

  1. Le assemblee sono convocate dal Presidente del Consiglio direttivo, con preavviso di almeno 15 giorni, mediante invito per lettera raccomandata, contenente l’ordine del giorno, indirizzato agli associati a cura della presidenza,
  2. In casi di urgenza il termine di preavviso può essere ridotto a 8 giorni. Sono comunque validamente costituite le assemblee in cui siano presenti la totalità degli associati e l’intero Consiglio Direttivo.

14) Costituzione e deliberazioni dell’Assemblea

  1. L’Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà delle quote associative, in seconda convocazione con qualsiasi numero di quote associative, purché siano presenti almeno due associati.
  2. Ogni associato ha diritto di voto in rapporto alle quote associative possedute.
  3. Ha diritto di partecipare all’Assemblea il legale rappresentante di ciascun associato ovvero un delegato permanente dello stesso. È ammesso l’intervento per delega da conferirsi per iscritto anche ad altro associato; è vietato il cumulo delle deleghe in numero superiore a due.
  4. L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o in caso di sua assenza, dal vice Presidente, se nominato, o da persona all’uopo delegata.
  5. Alle sedute dell’Assemblea partecipano il Collegio Sindacale od il revisore unico ed i componenti del Consiglio Direttivo.
  6. I verbali delle riunioni dell’assemblea sono redatti da un segretario scelto dal Presidente dell’assemblea fra i presenti.
  7. Le delibere sono validamente assunte con un numero di voti pari alla metà più uno delle quote associative rappresentate dai presenti. In seconda convocazione le delibere sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti, purché siano presenti almeno due associati.
  8. Per modificare l’atto costitutivo e lo statuto occorre la presenza di associati rappresentanti almeno tre quarti delle quote associative e il voto favorevole della maggioranza dei voti espressi, fra i quali gli associati fondatori.
  9. Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole dì almeno tre quarti dei voti degli associati;
  10. Nei casi previsti dai commi 8) e 9), le funzioni di segretario dell’assemblea straordinaria possono essere demandate ad un notaio scelto dal Presidente.
  11. La stessa maggioranza di cui al comma 8) è necessaria anche per deliberare lo svolgimento di singole attività in esclusiva da parte dell’associazione; in questo caso i singoli associati non potranno svolgere le medesime attività, pena la decadenza automatica della qualifica di associato.
  12. Le deliberazioni prese in conformità allo statuto, obbligano tutti gli associati anche se assenti, dissidenti o astenuti dal voto.
  13. Le deliberazioni contrarie alla legge, all’atto costitutivo o allo statuto possono essere annullate a norma dell’art.23 c.c.

15) Forma di votazione dell’Assemblea

  1. L’assemblea vota normalmente per alzata di mano. La votazione in merito alla nomina dei membri del Consiglio Direttivo, e quando si tratta di deliberare su persone, è a scrutinio segreto.
  2. Su decisione del Presidente e per argomenti di particolare importanza la votazione può essere effettuata a scrutinio segreto; il Presidente può inoltre, in questo caso, scegliere due scrutatori fra i presenti.

16) Compiti dell’Assemblea

  1. All’Assemblea spettano i seguenti compiti:
  • Fissare il numero dei componenti del Consiglio Direttivo;
  • Eleggere i membri del Consiglio Direttivo, tra una lista di candidature in numero superiore ai consiglieri da eleggere;
  • Eleggere il Collegio sindacale od il Revisore unico;
  • Deliberare eventuali regolamenti interni;
  • Determinare la quota associativa iniziale così come previsto dagli artt.7 comma 3 e 22 comma 1 del presente Statuto;
  • Approvare i bilanci consuntivi e preventivi;
  • Deliberare sullo scioglimento dell’Associazione;
  • Deliberare sulle proposte di modifica dell’atto costitutivo e dello Statuto;
  • Deliberare sulle azioni di responsabilità nei confronti degli amministratori;
  • Deliberare in merito alla decadenza ed esclusione degli associati
  • Deliberare su ogni altro argomento sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo.

17) Consiglio Direttivo – composizione

  1. Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di membri variabile da tre a nove (da definirsi in base al numero degli associati), eletti dall’Assemblea, in relazione alla rappresentatività delle associazioni di provenienza, al peso delle attività conferite e/o al valore degli impianti e strutture messi a disposizione. Il Consiglio direttivo deve sempre esprimere la rappresentanza sia della parte pubblica che della parte privata.
  2. Il Consiglio Direttivo dura in carica fino a tre anni e comunque fino all’assemblea che procede al rinnovo delle cariche sociali. Il Consiglio Direttivo decade qualora si dimettano o vengano revocati i due terzi dei consiglieri.

18) Compiti del Consiglio Direttivo

  1. Il Consiglio Direttivo ha il compito di:
  • Nominare il Presidente e il vice Presidente;
  • Deliberare in merito all’ammissione degli associati e alla determinazione delle quote associative da assegnare ai medesimi, secondo quanto fissato dal comma 4 dell’ art. 7;
  • Definire con il Comune di Maranello ed eventuali altri proprietari le modalità di gestione egli impianti sportivi e ricreativi;
  • Approvare il sub-affidamento degli impianti del Comune di Maranello o di altri proprietari;
  • Deliberare in merito alla assunzione del Direttore della Associazione, tra una rosa di nomi segnalati dalle Associazioni sportive e ricreative;
  • Definire i compiti, le attribuzioni e i compensi del Direttore;
  • Determinare l’importo dell’eventuale contributo annuale da richiedere ai soci, così come previsto dall’art.7 comma 5 del presente Statuto;
  • Predisporre i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre all’assemblea;
  • Dare parere su ogni altro oggetto sottoposto al suo esame dal Presidente o dall‘Amministrazione comunale;
  • Compiere tutti gli atti di gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione che per legge o statuto non siano affidati all’Assemblea;

2. Alcune funzioni del Consiglio Direttivo possono essere delegate a un consigliere o al Direttore.

3. Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza semplice, per alzata di mano, in base al numero dei presenti.

4. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

5. I componenti del Consiglio direttivo sono responsabili verso l’ente secondo le norme del mandato. Sono esenti da responsabilità coloro che non abbiano partecipato all’atto che ha causato il danno o che abbiano fatto constare il proprio dissenso.
Prima della registrazione dell’associazione nello speciale registro di cui alla legge regionale n.37/2001, attuativa del DPR n.361/2000, i componenti del Consiglio direttivo rispondono personalmente e solidalmente, insieme con l’associazione, delle obbligazioni assunte.

19) Riunioni del Consiglio Direttivo

  1. Il Consiglio Direttivo si riunisce, sempre in unica convocazione, almeno una volta al mese e comunque ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o quando lo richiedono almeno la maggioranza dei componenti.
  2. Le funzioni di segretario verbalizzante saranno svolte da un membro del Consiglio designato dal Presidente.
  3. Le riunioni del Consiglio Direttivo devono essere convocate almeno cinque giorni prima con lettera raccomandata A/R ovvero, almeno due giorni prima, con telefax o e-mail di cui sia stata confermata la ricezione.
  4. Le riunioni del Consiglio sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal vice Presidente o da un consigliere designato dai presenti.
  5. Le deliberazioni del Consiglio sono sottoscritte dal Presidente e dal segretario.

20) Presidente –Compiti

  1. Il Presidente è eletto dai componenti del Consiglio Direttivo, fra i rappresentanti dell’Amministrazione comunale.
  2. Il Presidente del Consiglio Direttivo rappresenta l’Associazione di fronte a terzi e in giudizio.
  3. Al Presidente spetta la firma degli atti che impegnano l’Associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi .
  4. Il Presidente sovrintende in particolare all’attuazione delle deliberazioni dell’assemblea e del Consiglio Direttivo.
  5. In caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni sono svolte dal Vicepresidente e, in ulteriore subordine, dal membro più anziano del Consiglio Direttivo.

21) Il Direttore dell’Associazione

  1. È nominato dal Consiglio Direttivo fra persone di comprovata esperienza amministrativa, tecnico professionale, con capacità organizzative e di gestione. Il Consiglio Direttivo definisce i poteri, le attribuzioni e i compensi del Direttore.
  2. Sul piano delle competenze operative il Direttore:
  • Propone i provvedimenti che ritiene necessari al conseguimento dei fini statutari;
  • Partecipa a tutte le riunioni degli organi sociali;
  • Organizza e sovrintende ai servizi del cui andamento è responsabile;
  • È responsabile della preparazione del bilancio di previsione e della redazione del conto consuntivo di fine esercizio.

TITOLO 4
FONDO COMUNE E STRUMENTI CONTABILI

22) Fondo comune

  1. Le entrate dell’associazione sono costituite da:
  • quote di iscrizione;
  • eventuali contributi annuali di cui all’art.7;
  • quote di partecipazione degli utenti sulla base delle tariffe proposte e deliberate dal Comune di Maranello;
  • altri proventi od erogazioni disposti a qualsiasi titolo a favore dell’Associazione;

23) Patrimonio

  1. Il patrimonio dell’Associazione è costituito da:
  • beni immobili e mobili derivanti da conferimenti degli associati, acquisti, permute, donazioni e lasciti;
  • finanziamenti straordinari, contributi, elargizioni e trasferimenti in conto capitale da chiunque pervenuti: tali somme sono versate a fondo perduto e pertanto in nessun caso può darsi luogo alla loro ripetizione, né determinano i presupposti per creare altri diritti di partecipazione;

2. L’Associazione è inoltre consegnataria dei beni di proprietà comunale che saranno di volta in volta conferiti da parte del Comune con appositi contratti di servizio.

3. In caso di scioglimento, il patrimonio dell’Associazione dovrà essere devoluto a fini sportivi, esclusi i beni di proprietà comunale consegnati in gestione che dovranno tornare al Comune di Maranello in perfetta efficienza.

24) Criteri di gestione e divieto di distribuzione degli utili

  1. L’Associazione deve gestire la propria attività secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità ed ha l’obbligo del pareggio di bilancio.
  2. È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi di riserva o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. Gli eventuali utili o avanzi di gestione saranno destinati al perseguimento dei fini istituzionali dell’Associazione.

25) Bilanci e esercizi sociali

  1. L’esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
  2. Il Consiglio Direttivo predispone il bilancio preventivo e il bilancio pluriennale e lo trasmette agli associati.
  3. Al termine dell’esercizio, a cura del Consiglio Direttivo, deve essere predisposto il bilancio (conto consuntivo) sulla base delle norme e dei principi contabili previsti per le società commerciali.
  4. I bilanci preventivi e consuntivi sono successivamente approvati dall’assemblea dei soci.

26) Collegio sindacale

  1. Il collegio sindacale si compone di tre membri effettivi e tre supplenti che durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
  2. La nomina dei sindaci è fatta dall’Assemblea;
  3. In alternativa al collegio sindacale, l’Assemblea può decidere di procedere alla nomina di un revisore unico.

27) Scioglimento e liquidazione

  1. Costituisce causa di scioglimento dell’Associazione, oltre alle ipotesi civilistiche previste dalla legge, il venire meno della pluralità degli associati ed il mancato raggiungimento dei fini sociali decorsi cinque anni dalla sua costituzione.
  2. In caso di scioglimento l’Assemblea designerà uno o più liquidatori, determinandone i poteri.
  3. Il netto, risultante dalla liquidazione, sarà devoluto a finalità sportive.

28) Regolamento interno

  1. Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente statuto potranno essere eventualmente disposte con regolamento interno, da elaborarsi. a cura del Consiglio Direttivo.

29) Rinvio

1.Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto si fa rinvio alle norme di legge ed ai principi generali dell’ordinamento giuridico italiano.